postato il 16 marzo 2012
Anche per le coppie gay devono valere gli stessi diritti assicurati dalla legge a qualsiasi coppia eterosessuale. No, stavolta non si tratta della bella presa di posizione di un vip che usa la sua visibilità per sensibilizzare i fan sul tema dei diritti civili. Non è neanche l’ovvia ma necessaria ripetizione di un concetto ribadito da un’associazione gay. Non sono le urla che arrivano determinate dall’Europa. Questa volta si tratta di una sentenza della Corte di Cassazione.
Se a livello legislativo tutto in Italia è fermo da anni, a livello della pratica giuridica, evidentemente più vicina al vissuto reale dei cittadini, molte sentenze hanno cominciato a dire con forza le stesse cose per cui si sta battendo la comunità lgbt. All’indomani del “Rapporto sulla parità dei diritti tra uomo e donna” approvato dal Parlamento europeo, secondo cui i governi dei Paesi membri non devono dare “definizioni restrittive di famiglia” al fine di negare diritti e tutele agli omosessuali e ai loro figli, in Italia la Cassazione afferma, in una sentenza da molti definita storica e che ha avuto grande impatto mediatico:
I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la legislazione italiana non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla ‘vita famigliare’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia (…) possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.
Questo il verdetto a conclusione di un iter giudiziario avviato da una coppia gay della provincia di Roma che si era sposata all’Aja, in Olanda, e chiedeva la trascrizione dell’atto di nozze anche da noi. Se questo non è possibile, la suprema Corte chiarisce:
È stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio.
Il no alla trascrizione delle nozze valide all’estero, dunque, “non dipende più dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, semplicemente dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”.
Una sentenza che come non mai sottolinea l’arretratezza e l’inadeguatezza italiana sui temi dei diritti civili. Già la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 138 del 15 aprile 2010, aveva chiaramente stabilito che il Parlamento deve intervenire al più presto con una legge che risolva le attuali discriminazioni delle unioni omosessuali.
Molte le reazioni positive… Leggi tutto »
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